COMUNICATO FINALE DEL PRIMO CONVEGNO DI ANCIVENETO DEL 24/10/18
Mercoledì 24 ottobre 2018, nell'Assemblea Nazionale ANCI, Fiera di Rimini si è
tenuto il convegno "I DIFFICILI RUOLI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI FINANZIARI E
DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI. CRITICITÀ E PROPOSTE" finalizzato a fare il
punto della situazione delle criticità ed a proporre soluzioni di
semplificazione normativa.
Nel corso del convegno è stato approvato
all'unanimità il "manifesto dei ragionieri e dei revisori dell'anno 2018".
Per l'occasione si sono riunite tutte le
Associazioni dei Ragionieri e dei Revisori, ANCREL, ANUTEL, ARDEL, ARFC, ASFEL,
CONTARE e DIREL in rappresentanza di almeno il 60% degli operatori del nostro
Paese.
Ha introdotto i lavori Maria Rosa Pavanello
Presidente Anciveneto e Mauro Bellesia Ragioniere capo del Comune di Vicenza e
esperto Anciveneto; hanno partecipato i magistrati della Corte dei Conti, Sez.
Reg. di controllo del Veneto, Giampiero Pizziconi, Tiziano Tessaro e Amedeo
Bianchi.
Tessaro ha sottolineato come l’evoluzione dei
principi che reggono l’azione amministrativa non sia piu’ riconducibile alla
sola visione efficientistica del buon andamento (ovverosia nei concetti di
efficacia, efficienza ed economicità), ma richieda – dopo la riforma
costituzionale del 2012 - l’individuazione di funzioni (e organi) di garanzia,
la cui genesi appare il diretto precipitato di altri principi costituzionali che
pure devono ispirare l’operato della Pubblica Amministrazione, quale quello in
particolare dell’equilibrio di bilancio.
Parallelamente quindi alla figura del Segretario
comunale, che assume il ruolo di garanzia della corretta applicazione delle
misure contemplate dalla legge anticorruzione (e riconducibili all’art. 54
Cost), la figura del Responsabile dei servizi finanziari assume una funzione di
garanzia del valore di matrice comunitaria dell’equilibrio di bilancio,
consacrato nell’art. 81 e, non a caso, nella nuova formulazione dell’art. 97
Cost.
Pertanto, nell’ambito di questa analisi, anche in
virtu’ del fatto che la funzione di garanzia appare posta a presidio del
bilancio quale "bene pubblico", come evidenziato dalla giurisprudenza della
Corte Cost., le analogie tra i vari ruoli di garanzia - sintetizzabili nel fatto
che questi organi non svolgono se non in minima parte attivita’ gestionale, non
riconducibile quindi alle 3 E, che presidiano valori di derivazione comunitaria
- giustificano appieno l'indefettibile esigenza di una sfera di autonomia della
figura del Responsabile dei servizi finanziari, sia sul piano funzionale,
suffragata altresi’ dalla formulazione dell’art. 147 quinquies del Tuel, che su
quello genetico.
Pizziconi, che ha formulato i saluti ai
partecipanti del Presidente della Sezione regionale di controllo dott.ssa Diana
Calaciura Traina, evidenziava il ruolo del controllo collaborativo delle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti.
Soffermandosi poi sul tema del Convegno, nel
richiamare il mutato assetto delle pubbliche amministrazioni conseguente alla
legge costituzionale 1/2012 che ha introdotto i principi costituzionali
dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità dell’indebitamento, ha
ricordato che il D.L. 174/2012 nel modificare il sistema dei controlli interni
ed esterni delle amministrazioni territoriali, ha improntato l’organizzazione di
detti enti all’osservanza di richiamati principi.
Il decreto, inoltre, ha individuato il
responsabile finanziario degli enti locali (ma anche delle regioni) a custode
del mantenimento dell’equilibrio di bilancio dell’ente locale (art.147 quinquies
del TUEL) elevandolo a principale interlocutore dell’organo di controllo
esterno, ossia la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Funzione, quest’ultima, svolta assieme al
revisore contabile (altro interlocutore privilegiato della Corte dei conti) la
cui attività di vigilanza e controllo, a seguito della recente disciplina,
appare sempre più caratterizzata dalla connotazione pubblicistica di garante
della legittimità contabile dell’ente territoriale.
Ricordava, poi il relatore, la norma contenuta
nell'originaria stesura del DL 174/2012, che introduceva forme di tutela per il
Responsabile del servizio finanziario (art.3, comma 1, lettera c)), poi
stralciata in sede di conversione del medesimo DL: l’introduzione di una norma
del medesimo tenore sarebbe auspicabile, in quanto, come ricordava la relazione
illustrativa dell’AC 5520 di conversione del DL 174/2012, la stessa “introduce
un meccanismo di tutela nei confronti dei responsabili finanziari degli enti
locali i quali, nell’esplicare la loro attività, possono risentire di
condiziona¬menti esterni dai quali può dipendere la permanenza del loro rapporto
di lavoro”.
Bianchi ha rappresentato la necessità di rivedere
il sistema di reclutamento dei Responsabili dei Servizi Finanziari negli enti
locali, specialmente in quelli di piccole e medie dimensioni. Ha ribadito che è
necessario associare servizi e funzioni e che vi è la necessità di organizzare
concorsi unici con Commissari che sappiano valutare anche le competenze oltre
che le conoscenze. Inoltre per quanto riguarda i Revisori dei conti, Bianchi ha
evidenziato le criticità del sistema attuale che troppo spesso non consentono di
individuare quei professionisti esperti e disponibili di cui le amministrazioni
locali avrebbero bisogno.
Per l'Associazione ANCREL è intervenuto il neo
Presidente Marco Castellani che ha confermato l'appoggio ed il sostegno dei
revisori dei conti all'iniziativa delle Associazioni dei Ragionieri.
Sono intervenuti anche Mario Sette (DIREL),
Luciano Benedetti (CONTARE), Pietro Lobosco (ANUTEL), Giacomo Cacchione (ARDEL),
Nicoletta Guerrini (ARFC), Eugenio Piscino (ASFEL).
Nell'incontro é stata approvata all'unanimità una
proposta operativa: il "MANIFESTO DEI RAGIONIERI E DEI REVISORI DEGLI ENTI
LOCALI - ANNO 2018" che termina con una precisa richiesta di tutela della figura
del "Ragioniere", a garanzia degli inteteressi collettivi che fanno capo al buon
governo della P.A..
In estrema sintesi le proposte contenute nel
manifesto sono:
1. Semplicazione, quale esigenza ormai
imprescindibile a fronte di una situazione giudicata insostenibile dalle
Associazioni.
2. DUP - documento unico di programmazione. E'
auspicabile prevedere la scadenza nell'ambito dell'iter di approvazione del
bilancio.
3. Variazioni di bilancio. Sono troppe, più di
30. Occorre semplificare le tipologie.
4. Riaccertamento dei residui, Fondo pluriennale
vincolato, applicazione dell’avanzo. La normativa è troppo complessa, ricca di
eccezioni e di difficile interpretazione. Servono poche regole chiare.
5. Parere/visto di regolarità contabile. Si
chiede di definire meglio limiti e responsabilità conseguenti.
6. Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si
auspica la definizione di regole piu semplici e precise.
7. La situazione del personale delle Ragionerie a
seguito del perdurare del blocco del turnover ha prodotto in molti casi
situazioni palesemente insostenibili. Anche la mancanza di tutele specifiche per
la figura del Ragioniere e l'applicazione acritica dell'istituto della rotazione
nell'ambito dell'anticorruzione genera ulteriori problematiche che meriterebbero
una particolare attenzione da parte del legislatore.
8. La mole di adempimenti ha raggiunto livelli di
complessità senza precedenti. Occorre procedere al più presto ad una
razionalizzazione e all'eliminazione delle duplicazioni delle certificazioni e
dell'invio delle informazioni.
9. Il sistema contabile attualmente in uso appare
decisamente complesso specie per i piccoli Comuni.
10. La contabilità economico-patrimoniale. Si
richiede un chiarimento metodologico alla luce della direttiva UE 85/2011.
11. Il bilancio consolidato. È un adempimento
molto gravoso e non si percepisce l'utilità per i piccoli Comuni.
12. La normativa in tema di organo di revisione
richiede un riordino ed una razionalizzazione
- - - - - - -
Per ogni dettaglo in ordine ai contenuti del
MANIFESTO DEL 24/10/18, si rinvia al testo integrale del documento approvato,
che si riporta qui di seguito.
MANIFESTO DEI RAGIONIERI E DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI - 2018
Approvato all’unanimità dalle Associazioni dei
Ragionieri e dei Revisori ANCREL, ANUTEL, ARDEL, ARFC, ASFEL, CONTARE e DIREL
nel corso del Convegno "I DIFFICILI RUOLI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
FINANZIARI E DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI. CRITICITÀ E PROPOSTE", in Assemblea
Nazionale ANCI, Rimini 24-10-2018
Già da tempo i Responsabili dei servizi
finanziari degli enti locali, o Responsabili di ragioneria, denunciano una
situazione di insostenibilità delle proprie condizioni di lavoro, evidenziando
l'importanza, la delicatezza e la centralità del ruolo svolto a garanzia di
correttezza di tutta l'attività amministrativa, su una materia peraltro
assai delicata e, purtroppo, senza alcuna tutela
differenziata rispetto agli altri responsabili dei servizi.
Si ricorda, a titolo di esempio, il convegno “IL
DIFFICILE RUOLO DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI FINANZIARI DEGLI ENTI LOCALI.
CRITICITÀ E PROPOSTE” del 13 ottobre 2017, Assemblea Nazionale ANCI, Fiera di
Vicenza, con la partecipazione della maggiori Associazioni a livello nazionale,
ANUTEL, ARDEL, ASFEL, CONTARE, DIREL, ARFC.
Anche i revisori degli enti locali da anni
denunciano un accavallarsi di sempre nuovi compiti non sempre attinenti alla
specificità della funzione come delineata dall’art.239 del Tuel e la necessità
di aggiornare il titolo VII del Tuel sulla base della normativa intervenuta e
della mutata realtà.
Le conseguenze del perdurare di tali situazioni
rischiano di diventare colossali.
Al fine di contribuire al miglioramento della
situazione attuale, si puntualizzano qui di seguito le criticità che gli
operatori del settore ritengono più significative con qualche suggerimento per
il loro contenimento o rimozione, nella speranza che anche questo grido
d'allarme non ricada nel clima generale di indifferenza, che purtroppo
contraddistingue questo periodo.
1. Semplicazione
Semplificare le regole contabili, gli
adempimenti, i vincoli di finanza pubblica, i documenti di programmazione, i
monitoraggi, le attestazioni, le certificazioni, evitare le tante duplicazioni
di atti e procedure è ormai un imperativo categorico; non è possibile che gran
parte del tempo impiegato dalle Ragionerie dei Comuni sia destinato a compilare
prospetti informativi e attestazioni per altre Pubbliche Amministrazioni
(Ministeri, Corte dei Conti e così via) a discapito delle importanti attività di
verifica e coordinamento interne al proprio Ente.
Occorre porre un freno al dilagare degli
adempimenti, avvertiti frequentemente da chi li applica come inutili o peggio
ancora semplici duplicazioni e perdite di tempo.
Bisogna attivare processi di feedback, ascoltare
la voce degli operatori e cambiare subito le norme, se queste si dimostrano
inefficaci alla prova dei fatti. E’ indispensabile, inoltre, prima dell’entrata
in vigore di norme con forte impatto sull’organizzazione della PA, prevedere una
sperimentazione preliminare al fine di verificarne l’effettivo beneficio.
Sono stati censiti oltre 100 adempimenti
richiesti all’organo di revisione di cui oltre la metà disposti negli ultimi 10
anni.
Rispetto ad un controllo sostanziale e utile sì è
via, via andati verso un controllo formale su molteplici aspetti della gestione
a scapito del controllo sui risultati.
Il processo di informatizzazione che ha coinvolto
e coinvolge i Comuni negli ultimi
anni ha spesso aumentato i tempi di redazione e
controllo degli atti amministrativi-contabili; visto che questa è la percezione
di molti operatori del settore, si consiglia di effettuare una rilevazione su
base nazionale per comprendere appieno il fenomeno.
2. I documenti di programmazione
Nonostante la novità di semplificazione per
comuni inferiori a 5.000/2.000 abitanti, il documento unico di programmazione
(DUP) resta un adempimento molto gravoso; il DUP appare inefficace se redatto
prima del bilancio.
Si suggerisce di ricondurre tutta gli atti di
programmazione di settore all’interno del DUP, includendo nella sezione
operativa tutti i documenti autonomi propedeutici alla formazione del bilancio.
Occorre fare ordine sulle competenze degli organi deliberanti, evitare
duplicazioni con le previsioni che saranno contenute nel bilancio e
semplificando le altre parti di minore importanza. Occorre, infine, fissare
definitivamente la scadenza del DUP nell’ambito dell’iter di approvazione del
bilancio preventivo.
Inoltre è necessaria una semplificazione dei
documenti contabili allegati al bilancio ed al rendiconto: molti dei documenti
allegati al bilancio sono di scarsa utilità e di difficile comprensione per i
destinatari. E’ necessario semplificare il numero di allegati lasciando solo
quelli veramente necessari.
3. Variazioni di bilancio
Il Tuel e i principi contabili definiscono una
tipologia variegata di variazioni (circa trenta) alle volte in modo
contradditorio sulle competenze.
Si suggerisce di rivedere e ridurre le tipologie
di variazione chiarendo a chi spettano e se necessitano del parere del Collegio
dei Revisori.
4. Il riaccertamento dei residui, il Fondo
pluriennale vincolato e l’applicazione dell’avanzo
Con l'avvento della nuova contabilità armonizzata
di cui al D. Lgs. 118/11, il riaccertamento dei residui è stato irrazionalmente
relegato (nella realtà dei fatti) a mera attività ragionieristica, attribuendo
(di fatto e a torto) la responsabilità al Ragioniere, sminuendone i contenuti
tramite l’indicazione di tempi troppo stretti e difficoltà nel correggere
eventuali errori verificatesi in fase di prima applicazione della riforma.
Infatti dopo tre anni di piena applicazione dei
nuovi principi contabili, sono emerse in tanti Enti problematiche legate alle
attività del riaccertamento straordinario effettuato nel 2015 dagli Enti che, in
quel momento, non avevano ancora applicato i nuovi principi.
Attraverso l'applicazione a regime dei principi e
considerate le modifiche intervenute dal 2015 ad oggi, gli Enti hanno oggi
acquisito una maggiore consapevolezza delle nuove disposizioni, evidenziando
problematiche nelle poste allora conservate.
Sarebbe quindi necessario che la norma, già
introdotta dal comma 848 dell'art.1 della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio
2018) venisse estesa a tutti gli Enti, con possibilità di operare un nuovo e più
consapevole intervento di riaccertamento straordinario dei residui, fermo
restando il limite al 2044 per il riassorbimento dei disavanzi.
Ciò consentirebbe altresì di garantire per il
futuro una più corretta applicazione dei principi ora a regime ed un maggior
coinvolgimento di tutta la struttura dell'Ente.
Il meccanismo del fondo pluriennale vincolato
stenta ad entrare nella cultura degli operatori e il diverso utilizzo ai fini
del pareggio di bilancio rispetto all’avanzo d’amministrazione, porta a
incomprensioni, conflitti continui e ad irragionevoli ritardi nel procedimento.
La complicazione dell’applicazione del FPV e il
vantaggio a mantenere spese in tale contenitore sta facendo prevalere in tanti
enti comportamenti eterogenei, complice anche una normativa complessa e ricca di
eccezioni. Occorre dettare poche regole, ma chiare, sulla possibilità di
mantenere spese nel FPV in particolare per gli investimenti.
Occorre inoltre, chiarire la disciplina
dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per quote vincolate e accantonate.
La norma ed i principi non specificano se e quando è possibile applicarlo nel
caso di disavanzo e soprattutto nel caso in cui il disavanzo (tanto più nel caso
di recupero decennale o trentennale) sia determinato dai medesimi vincoli e
accantonamenti previsti dai nuovi principi contabili.
5. Parere/visto di regolarità contabile.
Alla luce delle pronunce in materia della Corte
dei conti è necessario che sia definita a livello normativo con chiarezza la
portata del parere e del visto di regolarità contabile, specificando che gli
stessi attengono solo agli aspetti meramente finanziari dei provvedimenti e non
abbracciano anche l’aspetto della legittimità del provvedimento nel suo
complesso. L’ampliamento del contenuto del parere e del visto costringe i
responsabili finanziari ad essere “onniscienti”, anche in materie estranee alla
loro competenza tipica.
6. Definizione di regole precise per
l’individuazione del fondo crediti di dubbia esigibilità
E’ indispensabile che il legislatore chiarisca
quali sono in modo univoco i criteri per il calcolo del fondo crediti di dubbia
esigibilità. L’incertezza e l’ambiguità delle formulazioni normative fa si che
i criteri vengano modificati da risposte a quesiti effettuate dalla Commissione
Arconet ovvero dalla Corte dei conti, come accaduto di recente con le pronunce
che non consentono l’utilizzo del metodo semplificato a consuntivo in tutti i
casi, ma solo nel caso di enti con bassa formazione di residui.
7. La situazione del personale delle Ragionerie e
la mancanza di tutele
La situazione della Ragioneria nei piccoli Comuni
è generalmente difficilissima; le regole di turnover degli ultimi anni basate
sulla dotazione complessiva preesistente e non sul numero degli addetti
effettivi per la funzione svolta, hanno comportato
molte situazioni di palese insostenibilità; nei
piccoli Comuni piccoli, quasi 6.000 in Italia, il Ragioniere si occupa anche di
tributi, di personale, di provveditorato,
quando non di altri servizi amministrativi.
Si suggerisce di togliere ogni vincolo alla
formazione e all’assunzione degli operatori di Ragioneria se l’Ente evidenzia
una palese situazione di sotto organico.
Mancano tutele specifiche per garantire
l'indipendenza della figura del Responsabile di Ragioneria che, pur essendo
scritta nelle norme (art. 153 del Tuel D. Lgs. 267/00), nei fatti spesso non
avviene.
Si suggerisce di introdurre meccanismi che
contrastino eventuali azioni di allontanamento dal ruolo senza adeguate
motivazioni, o con la semplicistica necessità di rotazione, contrastare le
nomine senza professionalità ragionieristiche.
Si suggerisce la riproposizione della norma a suo
tempo disposta dal D.L. 174/2012, soppressa in sede di lavori parlamentari, che
prevedeva la revoca dell'incarico solo in presenza di gravi irregolarità
riscontrate nell'esercizio delle funzioni e previo parere obbligatorio di due
dicasteri, nonché l'istituzione di un Albo che ne attesti la competenza,
l'idoneità e l'aggiornamento.
In considerazione della peculiarità della figura
e delle responsabilità attribuitegli dalle norme, si dovrebbe prevedere un
trattamento economico specifico per il responsabile finanziario, in termini di
indennità ovvero di maggiorazione della retribuzione di posizione.
8. La mole di adempimenti
La mole degli adempimenti a carico delle
Ragionerie ha raggiunto livelli insostenibili.
Si suggerisce, anche a seguito della piena
operatività della fattura elettronica e della piattaforma relativa e
dell'obbligo di trasmissione alla BDAP di bilanci e allegati, di procedere
immediatamente ad individuare le mere duplicazioni di atti e/o informazioni
facilmente sostituibili con altri sistemi più efficaci e efficienti;
razionalizzare le scadenze; attivare un tavolo a livello nazionale per la
semplificazione e la razionalizzazione delle informazioni, questionari,
certificazioni, monitoraggi ecc., con la partecipazione degli operatori del
settore.
Sollecitare l'adozione del D.M. disposto
dall'art. 12 bis del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge 4 aprile
2012, n. 35, su nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie dei dati nei
confronti di altre amministrazioni pubbliche, al fine di semplificare l'attività
dei servizi finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione dei dati
correlati alla gestione contabile.
Suggerimento finale: attivare un processo di
verifica indipendente della reale efficacia delle attuali norme che ricadono
sugli Enti in termini di adempimenti, di tempi e di costi aggiuntivi,
coinvolgendo gli operatori dal basso in campioni di indagine sufficientemente
significativi e allo scopo di promuovere un processo di feedback utile al
miglioramento del quadro normativo attuale.
9. Il sistema contabile attualmente in uso
Il sistema contabile disposto per gli enti locali
è troppo complesso (obbligo di tenere tutte le contabilità conosciute) e vi
sono troppe fonti normative; le conseguenze negative si avvertono in particolare
modo nei piccoli Comuni che devono applicare la stessa contabilità tenuta dagli
Enti di maggiori dimensioni (una contabilità finanziaria di competenza e di
cassa, preventiva e consuntiva estremamente dettagliata, una contabilità
economico patrimoniale, un bilancio consolidato, una contabilità parallela ai
fini del saldo di finanza pubblica, una contabilità Iva, una dell'avanzo di
amministrazione, una delle variazioni di bilancio, una per le anticipazioni,
indicatori e fabbisogni standard, cassa vincolata e molto altro ancora).
Si suggerisce di semplificare le regole, specie
per i piccoli Comuni, attivando un tavolo tecnico con la partecipazione degli
operatori dei piccoli Comuni e delle Associazioni dei Responsabili dei servizi
finanziari e dei revisori.
10. La contabilità economico-patrimoniale
La contabilità economico-patrimoniale così come
concepita dai principi contabili che hanno introdotto la tabella o matrice di
correlazione, comporta per gli operatori contabili una notevole mole di lavoro
di verifica e di rettifica delle scritture contabili in prossimità della
chiusura del rendiconto che, a torto, vengono considerate una mera ed esclusiva
procedura del software applicativo. Anche a livello amministrativo/politico tale
contabilità viene relegata ad un ruolo del tutto secondario.
E’ necessario fare chiarezza sulla futura
contabilità richiesta dall’Unione Europea. Se si ipotizza l’applicazione degli
Ipsas o degli Epsas (laddove definiti), allora bisognerebbe procedere alla
applicazione dei veri principi accrual, così come peraltro già richiesti dalla
Direttiva UE 85/2011, riformulando di conseguenza le attuali regole contabili.
In tale prospettiva occorre ridefinire il ruolo
della contabilità finanziaria che non potrà più essere di estremo dettaglio per
come è attualmente configurata, né dovrà mantenere per forza di cose
collegamenti tra singole rilevazioni finanziarie ed economico-patrimoniali.
11. Il bilancio consolidato
Il bilancio consolidato specie nei Comuni di
minor abitanti, è spesso visto come un adempimento aggiuntivo di cui non si
percepisce l'utilità ed, a causa delle croniche carenze di personale, viene
sovente redatto da professionisti esterni con maggiori costi a carico dell'Ente.
Si suggerisce di esentare i Comuni di minori
dimensioni, almeno quelli sotto i 5.000 abitanti dall’adempimento e di
ridefinire i criteri di individuazione del perimetro di consolidamento con
riferimento ai soli organismi che possono rientrare nell’ambito della spesa
pubblica (ad esempio devono essere esclusi gli enti, quali le Fondazioni, che
non beneficiano di alcun sostegno economico pubblico, ma che per Statuto vedono
gli organi di governo in tutto o in parte nominati dagli enti locali).
12. L’organo di revisione
L’estrazione a sorte ha risolto il problema
dell’indipendenza, ma non quello della professionalità. Occorrono per la
delicata funzione revisori preparati e in grado di svolgere pienamente la
funzione di collaborazione richiesta dall’art.239 del Tuel.
Occorre ricondurre le funzioni all’interno di
unico articolo del Tuel per evitare che chiunque possa affibbiare nuovi compiti
all’organo di revisione.
Occorre rivedere i compensi, non aggiornati da 13
anni, rapportandoli all’impegno richiesto e ad una equità ora lontana.
Bisognerebbe inoltre delineare un percorso per
dirimere le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Ente ed il
Collegio dei Revisori sulla corretta applicazione della normativa, che spesso
consente interpretazioni divergenti.
E’ necessario provvedere rapidamente ad
aggiornare il titolo VII del Tuel per adeguarlo alla nuova normativa scaturita
in questi anni e alla mutata realtà.
Sotto la regia della Corte dei Conti, iI
controllo deve essere portato a sistema. Occorre un coordinamento fra controlli
interni, organo di revisione e servizi ispettivi per evitare duplicazioni e
costi senza alcun ritorno in benefici.